1. ORIGINI E FUNZIONI DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO
Al fine di comprendere al meglio la figura e le funzioni del Difensore Civico, è opportuno effettuare preliminarmente un breve excursus storico.
Molte prerogative che oggi vengono attribuite al Difensore Civico, riprendono di fatto quelle attribuite ad identiche cariche istituite presso molte città dell’impero romano sin dai primi secoli dell'era cristiana; infatti ,ai primi tempi della Repubblica, in capo ai tribuni della plebe era stato riconosciuto uno ius intercessionis, che copriva molte funzioni oggi attribuite al Difensore Civico.
Secondo alcuni studiosi, le prime figure assimilabili all'odierno Difensore Civico risalgono al III secolo D.C e debbono essere individuate in quei funzionari, collocati in uno situazione intermedia tra comunità locale e strutture periferiche dello Stato romano, che esercitavano funzioni peculiari in gran parte molto simili a quelle attribuite attualmente all’ombudsman.
Questa istituzione romana era nota comunemente con il nome di defensor civitatis e continuò ad essere presente nella cultura del tempo,sino allo scomparire di entrambi gli imperi d’occidente ed oriente.
Peraltro, è indubbio che l’esperienza vera e propria dell’ombudsman nasce in Svezia nel 1809, contestualmente all’emanazione della nuova Costituzione.
Il termine ombudsman letteralmente significa “uomo che funge da tramite” La scelta normativa di prevedere tale figura istituzionale era stata determinata dalla necessità di bilanciare il potere del Parlamento e del Governo,al fine di salvaguardare le competenze dell'uno e dell'altro organo senza interferenze reciproche.
Attraverso l'istituzione dell'ombudsman, si volevano tutelare altresì i diritti e le libertà personali dei cittadini dagli abusi eventualmente compiuti dal governo nell'esercizio delle sue funzioni.
La nuova figura istituzionale era quindi fin dalla nascita una figura di garanzia, un osservatore imparziale con il compito di vigilare sull'operato del governo e le sue diramazioni, in breve sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Nella costituzione svedese del 1809, il compito principale dell’ombudsman era quello di controllare e verificare la legalità formale degli atti emanati dal potere esecutivo.
L' intervento di controllo peraltro poteva incidere unicamente sugli organi e non anche sugli atti, essendo l'ombudsman dotato di sole attribuzioni di segnalazione dei vizi degli atti all’autorità competente e a fini disciplinari, non anche di poteri di annullamento, modifica o revoca degli atti viziati.
Durante il XX Secolo, la figura dell’ombudsman si è progressivamente diffusa, pur assumendo denominazioni diverse e differenziandosi nelle peculiari funzioni attribuite dai rispettivi ordinamenti.
Tuttavia il modello svedese può riconoscersi come comune denominatore di tutte le istituzioni di tutela dei diritti umani prevista da ciascuno Stato.
In Italia la figura dell'ombudsman viene ripresa in ambito bancario, e la relativa fonte normativa è costituita dall'accordo contenuto nella circolare dell'ABI datata 01 Febbraio 1993,entrata in vigore il 15 Aprile del medesimo anno.
L' ombudsman bancario è un organismo collegiale composto da cinque persone con sede in Roma ed è un organo di secondo grado, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi già portati all'attenzione dell'Ufficio reclami della clientela costituiti presso ciascuna banca.
Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, la figura dell'omdusman ha assunto la denominazione di Difensore Civico ed è stata introdotta dall’art. 8 della legge 142/90, e dalle leggi 59 e 127 del 1997 ( le cosiddette leggi Bassanini),trovando da ultimo conferma nel Testo unico sugli enti locali ( D lgs 267/2000 art.11 ).
Le disposizioni sopra citate prevedono la possibilità per lo Statuto comunale e provinciale di istituire il Difensore civico quale organo indipendente che funge da garante della legalità,imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, con il compito di attivarsi,anche di propria iniziativa al fine di eliminare abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'attività amministrativa.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, Il Difensore Civico può accedere agli atti amministrativi senza il limite del segreto d’ufficio, e può convocare il responsabile dell’ufficio e/o del settore competente.
Può suggerire agli uffici eventuali soluzioni ai problemi riscontrati dai cittadini che hanno richiesto il Suo intervento, tenendo conto delle esigenze dei richiedenti medesimi.
Occorre precisare che non rientrano nella competenza del Difensore civico le controversie tra privati, la rappresentanza in giudizio del cittadino, gli interventi nelle scelte politiche dell’Amministrazione.
L’accesso all’ufficio del Difensore Civico non prevede formalità alcuna, è gratuito e garantito achiunque ne faccia richiesta.
La figura del Difensore Civico deve essere chiaramente distinta da quella del Giudice di Pace.
Infatti il Difensore Civico,come si è precisato in precedenza, è un