MEDIAZIONE ARBITRATO DIFENSORE CIVICO - Il difensore civico
MEDIAZIONE  ARBITRATO DIFENSORE CIVICO  -                TUTELA DEI CONSUMATORI
 
IL DIFENSORE CIVICO
 
rubrica a cura di Roberto Mordeglia, avvocato  del foro di Savona, difensore civico del Comune di Celle Ligure, dal 2005 riconfermato fino al 2014 email rm1277@libero.it
 
 
1. ORIGINI E FUNZIONI DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO
 
Al fine di comprendere al meglio la figura e le funzioni del Difensore Civico, è opportuno effettuare preliminarmente un breve excursus storico.
Molte prerogative che oggi vengono attribuite al Difensore Civico, riprendono di fatto quelle attribuite ad identiche cariche istituite presso molte città dell’impero romano sin dai primi secoli dell'era cristiana; infatti ,ai primi tempi della Repubblica, in capo ai tribuni della plebe era stato riconosciuto uno ius intercessionis, che copriva molte funzioni oggi attribuite al Difensore Civico.
 
Secondo alcuni studiosi, le prime figure assimilabili all'odierno Difensore Civico risalgono al III secolo D.C e debbono essere individuate in quei funzionari, collocati in uno situazione intermedia tra comunità locale e strutture periferiche dello Stato romano, che esercitavano funzioni peculiari in gran parte molto simili a quelle attribuite attualmente all’ombudsman.
Questa istituzione romana era nota comunemente con il nome di defensor civitatis e continuò ad essere presente nella cultura del tempo,sino allo scomparire di entrambi gli imperi d’occidente ed oriente.
Peraltro, è indubbio che l’esperienza vera e propria dell’ombudsman nasce in Svezia nel 1809, contestualmente all’emanazione della nuova Costituzione.
 
Il termine ombudsman letteralmente significa “uomo che funge da tramite”    La scelta normativa di prevedere tale figura istituzionale era stata determinata dalla necessità di bilanciare il potere del Parlamento e del Governo,al fine di salvaguardare le competenze dell'uno e dell'altro organo senza interferenze reciproche.
Attraverso l'istituzione dell'ombudsman, si volevano tutelare altresì i diritti e le libertà personali dei cittadini dagli abusi eventualmente compiuti dal governo nell'esercizio delle sue funzioni.
La nuova figura istituzionale era quindi fin dalla nascita una figura di garanzia, un osservatore imparziale con il compito di vigilare sull'operato del governo e le sue diramazioni, in breve sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Nella costituzione svedese del 1809, il compito principale dell’ombudsman era quello di controllare e verificare la legalità formale degli atti emanati dal potere esecutivo.
 
L' intervento di controllo peraltro poteva incidere unicamente sugli organi e non anche sugli atti, essendo l'ombudsman dotato di sole attribuzioni di segnalazione dei vizi degli atti all’autorità competente e a fini disciplinari, non anche di poteri di annullamento, modifica o revoca degli atti viziati.
Durante il XX Secolo, la figura dell’ombudsman si è progressivamente diffusa, pur assumendo denominazioni diverse e differenziandosi nelle peculiari funzioni attribuite dai rispettivi ordinamenti.
Tuttavia il modello svedese può riconoscersi come comune denominatore di tutte le istituzioni di tutela dei diritti umani prevista da ciascuno Stato.
 
In Italia la figura dell'ombudsman viene ripresa in ambito bancario, e la relativa fonte normativa è costituita dall'accordo contenuto nella circolare dell'ABI datata 01 Febbraio 1993,entrata in vigore il 15 Aprile del medesimo anno.
L' ombudsman bancario è un organismo collegiale composto da cinque persone con sede in Roma ed è un organo di secondo grado, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi già portati all'attenzione dell'Ufficio reclami della clientela costituiti presso ciascuna banca.
Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, la figura dell'omdusman ha assunto la denominazione di Difensore Civico ed è stata introdotta dall’art. 8 della legge 142/90, e dalle leggi 59 e 127 del 1997 ( le cosiddette leggi Bassanini),trovando da ultimo conferma nel Testo unico sugli enti locali ( D lgs 267/2000 art.11 ).
Le disposizioni sopra citate prevedono la possibilità per lo Statuto comunale e provinciale di istituire il Difensore civico quale organo indipendente che funge da garante della legalità,imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, con il compito di attivarsi,anche di propria iniziativa al fine di eliminare abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'attività amministrativa.
 
Nell'esercizio delle proprie funzioni, Il Difensore Civico può accedere agli atti amministrativi senza il limite del segreto d’ufficio, e può convocare il responsabile dell’ufficio e/o del settore competente.
Può suggerire agli uffici eventuali soluzioni ai problemi riscontrati dai cittadini che hanno richiesto il Suo intervento, tenendo conto delle esigenze dei richiedenti medesimi.
Occorre precisare che non rientrano nella competenza del Difensore civico le controversie tra privati, la rappresentanza in giudizio del cittadino, gli interventi nelle scelte politiche dell’Amministrazione.
L’accesso all’ufficio del Difensore Civico non prevede formalità alcuna, è gratuito e garantito achiunque ne faccia richiesta.
La figura del Difensore Civico deve essere chiaramente distinta da quella del Giudice di Pace.
Infatti il Difensore Civico,come si è precisato in precedenza, è un
 
 
 
organo indipendente che svolge la propria funzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con il compito di agevolare il dialogo tra il privato cittadino e la Pubblica Amministrazione, intervenendo quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa.
Il Giudice di Pace è invece un vero e proprio ufficio giudiziario, che ha competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice. E' altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi ventimila euro .
Il Giudice di Pace è competente, quale che ne sia il valore, 1)per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2)per le cause relative alla misura e modalità d 'uso dei servizi di condominio di case ; 3)per le cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,esalazioni,rumori e scuotimenti che superino la normale tollerabilità; 3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali .
La figura del Difensore civico deve essere altresì distinta dalla figura del Mediatore come delineata dal recente Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28 ( cd decreto sulla conciliazione) ; l'art.1 lettera a) della suddetta normativa definisce la mediazione come l'attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ; la lettera b) definisce il mediatore la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione, rimanendo prive in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
2 COMPETENZA FUNZIONALE DEL DIFENSORE CIVICO
La legge sul procedimento amministrativo ( legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche) riconosce in capo al Difensore Civico uno specifico potere di riesame in materia di diniego o differimento di accesso agli atti delle Amministrazioni Comunali,Provinciali o Regionali.
L'art. 25 comma IV della predette legge prevede infatti che, in caso di diniego di accesso agli atti amministrativi ovvero in caso di differimento dello stesso, il richiedente l'accesso può chiedere al difensore civico competente per territorio entro trenta giorni , il riesame della suddetta determinazione di diniego o differimento, in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.
Qualora tale organo non sia stato istituito,la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame. Scaduto infuttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente.
 
 
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito
Nel caso di attivazione della procedura di riesame innanzi l'Ufficio del Difensore civico, il termine per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rimane sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'esito della sua istanza al difensore civico.
-La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ( legge 5 Febbraio 1992 n.104) ,prevede all'art. 36, la possibilità di costituzione di parte civile del Difensore civico nei procedimenti penali per i reati di cui agli articoli519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,qualora la persona offesa sia diversamente abile.
 
 
 
3 NOVITA' LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FIGURA DEI DIFENSORI CIVICI COMUNALI E REGIME TRANSITORIO
La legge 191 del 23 Dicembre 2009 ( cd Finanziaria 2010) all’art. 2 comma 186 ha previsto la soppressione della figura del Difensore Civico Comunale , stabilendo la possibilità per i Comuni di sottoscrivere una convenzione con le Province per l’utilizzo dei Difensori civici Provinciali, che assumeranno la denominazione di Difensori Civici Territoriali.
Il Successivo Decreto Legge 25 Gennaio 2010 n.2,
recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, ha precisato all’art. 1 comma 2 che le disposizioni di cui ai commi 186 dell’art,.2 della legge 191/2009 e successive modificazioni trovino applicazione a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
 
LEGISLAZIONE
                      
 
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