MEDIAZIONE ARBITRATO DIFENSORE CIVICO - Conciliazione bancaria
MEDIAZIONE  ARBITRATO DIFENSORE CIVICO  -                TUTELA DEI CONSUMATORI
               Arbitro     
        bancario   finanziario
 
rubrica a cura di PIA GRAZIA MISTO'
 
Dal 15 ottobre 2009 è stato istituito l'arbitro bancario finanziario.
Pertanto, il cliente deve presentare un reclamo all'Ufficio Reclami dell'intermediario, se non gli verrà fornita risposta entro trenta giorni o non sarà soddisfatto,potrà presentare ricorso al Collegio, istituito dalla Banca d'Italia,zona di domicilio.
Il Collegio emetterà una decisione, ed entrambe le parti potranno ricorrere all'autorità giudiziaria o ad altri strumenti previsti dall'ordinamento.
La decisione  sarà resa dal Collegio entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o, in mancanza dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
 
L’arbitro può intervenire su tutte le controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, quali conti correnti, mutui,prestiti personali, compresa la cessione del quinto dello stipendio,si deve trattare di operazioni successive al 1 gennaio 2007.
 
Sono escluse le controversie concernenti le operazioni di compravendita di azioni, obbligazioni e strumenti derivati,leasing e factoring e di consumo le controversie sottoposte all’esame dell’AGO.
 
Il valore delle controversie è pari a 100.000 euro e sono gratuite, salvo un importo di 20 euro, che sarà restituito dall'intermediario se il ricorso sarà accolto tutto o in parte.
 
Quindi, l'Ombudsman Giurì bancario cessa la propria attività relativamente alle materie di competenza di tale sistema e continuerà a gestire le controversie inerenti i servizi di investimento.
 
L'abf è un organismo indipendente e imparziale, istituito, come sopra analizzato, dalla Banca d'Italia per risolvere in via stragiudiziale le controversie tra clienti e banche ed intermediari.
 
E' composto da 5 membri: il presidente e due membri scelti dalla banca d'Italia, un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti, quali imprese e consumatori.
La creazione dell'Arbitro Bancario Finanziario è prevista dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Il  Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) -con unaDelibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia
il compito di curarne l'organizza
zione e il funzionamento.
La Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009
 
le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.
L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.L'organismo è articolato sul territorio in tre collegi, ognuno con il suo organo decidente.
Milano per i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige ,Valle d'Aosta, Veneto.
Roma per i clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria o Stato estero.
Napoli per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia
L'abf interviene su tutte le controversie riguardanti servizi bancari e finanziari, quali conti correnti, mutui, prestiti personali, compresa la cessione del quinto di stipendio.
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. 
Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. 
La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati.
Il valore delle controversie è fino a 100.000 euro, sempre che il cliente rivendichi una somma di denaro. Senza limiti di  importo se si chiede solo l'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, quale ad esempio la mancata cancellazione di ipoteca dopo l'estinzione del mutuo.
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:
·  ricevere il ricorso
·  attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti
· ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario
· verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi per l'invio
· chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione.
Il ricorso deve essere presentato sul modulo disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it ,inoltrato alla segreteria tecnica territorialmente competente o a mano presso una filiale della Banca d’Italia.
L’intermediario invia le controdeduzioni entro 45 giorni. Il collegio decide entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni; la decisione e motivazione sono comunicate entro trenta giorni dalla pronuncia.
L’intermediario deve adempiere entro trenta giorni o altro termine fissato. Chi non adempierà verrà punito con la pubblicazione dell’inadempimento sul sito e su due quotidiani nazionali a spese dell’intermediario.
 
 
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