le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.L'organismo è articolato sul territorio in tre collegi, ognuno con il suo organo decidente.
Milano per i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige ,Valle d'Aosta, Veneto.
Roma per i clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria o Stato estero.
Napoli per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia
L'abf interviene su tutte le controversie riguardanti servizi bancari e finanziari, quali conti correnti, mutui, prestiti personali, compresa la cessione del quinto di stipendio.
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.
Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati.
Il valore delle controversie è fino a 100.000 euro, sempre che il cliente rivendichi una somma di denaro. Senza limiti di importo se si chiede solo l'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, quale ad esempio la mancata cancellazione di ipoteca dopo l'estinzione del mutuo.
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:
· ricevere il ricorso
· attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti
· ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario
· verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi per l'invio
· chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione.
Il ricorso deve essere presentato sul modulo disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it ,inoltrato alla segreteria tecnica territorialmente competente o a mano presso una filiale della Banca d’Italia.
L’intermediario invia le controdeduzioni entro 45 giorni. Il collegio decide entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni; la decisione e motivazione sono comunicate entro trenta giorni dalla pronuncia.
L’intermediario deve adempiere entro trenta giorni o altro termine fissato. Chi non adempierà verrà punito con la pubblicazione dell’inadempimento sul sito e su due quotidiani nazionali a spese dell’intermediario.